Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria, sentenza 266\2025 del 25 agosto 2025 dott.ssa Silvia Fioraso
vizio della procura, Legittimità licenziamento, inadempimento contrattuale, mansioni superiori, comunicazione del licenziamento per compiuta giacenza.
DIRITTO DEL LAVORO

La sentenza n. 266\2025 pubblicata in data 25 agosto 2025 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria giunge al termine di un contenzioso che ha visto l'avv. Del Nevo ottenere il rigetto di tutte le domande avanzate da un ex lavoratore che aveva presentato un ricorso per richiedere differenze retributive conseguenti all'accertamento di un livello superiore e per contestare la legittimità del licenziamento.



Il Giudice del Lavoro si è dovuto anche incidentamente pronunciare su di un'eccezione preliminare in merito alla invalidità\inesistenza della procura alle liti del difensore che aveva depositato il ricorso allegando una procura specificatamente riferita alla sola attività stragiudiziale di impugnazione del licenziamento. Il Tribunale ha ritenuto che il successivo deposito in corso di causa di nuova procura abbia regolarizzato il vizio trattandosi di mero errore materiale e non di inesistenza della procura in quanto: "l'art. 182 c.p.c., oggetto di modifica per opera dell'art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che attualmente consente, in ogni caso, la sanatoria del vizio".



Oggetto di esame è stata anche la comunicazione di licenziamento mai ritirata dal lavoratore ma ritenuta correttamente trasmessa a seguito di compiuta giacenza: "La comunicazione del licenziamento deve quindi intendersi conosciuta nel momento in cui si è verificata la compiuta giacenza a seguito del tentativo di consegna all'indirizzo del destinatario, che dalle annotazioni sulla busta risulterebbe avvenuto il 18.11.2022, non avendo egli provato, ma neppure allegato di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c..".



In merito al diritto al riconoscimento di un superiore livello di inquadramento contrattuale il Giudice del Lavoro ha espresso la seguente massima: "Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha esclusivamente l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia eventualmente successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, mentre non sussiste un diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni superiori, ancorchè se in possesso dei titoli o delle competenze richieste per il relativo espletamento, con conseguente attribuzione di un superiore livello di inquadramento, in quanto ciò è comunque subordinato ad una valutazione dell'impresa circa la necessità e l'opportunità di tale variazione contrattuale in relazione all'organizzazione produttiva."



E' stato inoltre accertato come il comportamento ostruzionistico del lavoratore non potesse essere giustificato dall'eventuale inadempimento del datore di lavoro in quanto: "l'esistenza di condotte datoriali ritenute illegittime non autorizza il lavoratore a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte (ex plurimis, Cass. n. 18866 del 2016) o in presenza di un inadempimento che sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo".https://www.linkedin.com/in/marco-del-nevo-415116239/