La lavoratrice impugnando il licenziamento disciplinare eccepiva di doversi conteggiare, nell giornate di assenza, quelli che sarebbero dovuti essere i giorni di riposo. Il datoro di lavoro, nel costituirsi argomentava che l'onere della prova di dimostrare che nelle giornate contestate vi fossero turni di riposo doveva essere a carico della lavoratrice quale fatto impeditivo\estitivo dell'obbligazione lavorativa.
Il Giudice del Lavoro, nella sentenza in commento, sposava la tesi della difesa della lavoratrice, tutelata dall'avv Marco Del Nevo, decretando che l'onere della prova dei fatti che costituiscono l'addebito disciplinare gravi solo e soltanto sul datore di lavoro che, quindi, non avendo provato che i giorni contestati di assenza fossero tutti giorni di effettiva prestazione lavorativa, ha quindi posto in essere un licenziamento illegittimo.
Ulteriormente poi il Giudice del Lavoro ha anche respinto la richiesta della difesa datoriale di convertire il licenziamento per giusta casua in giustificato motivo in quanto trattavasi di rapporto di lavoro a tempo determinato nell'ambito del quale il licenziamento č consentito solo ove sussistente una giusta causa.
Le conseguenze della dichiarazione di illegittimitā del licenziamento nell'ambito di un contratto a termine sono state quelle della condanna alla corresponsione di tutte le mensilitā di retribuzione maturate dal giorno del licenziamento e fino alla scadenza del contratto.
https://www.linkedin.com/in/marco-del-nevo-415116239/
© - Adjectives - BDF communication - 2026 - Privacy Policy