Pagamento ore di lavoro straordinario. Non serve la preventiva autorizzazione, basta il consenso implicito
Pubblico Impiego Lavoro Straordinario Consenso Implicito Preventiva Autorizzazione Vincoli di Bilancio Scostamento
PUBBLICO IMPIEGO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandriaha respinto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'avv Marco Del Nevo in merito al pagamento di ore di lavoro straordinario effettuate negli anni da un dipendente civile del Ministero dell'Interno. L'Ente di appartenenza, la Polizia di Stato, aveva ripetutamente negato al lavoratore il diritto al pagamento di tali ore di lavoro indicandogli la possibilità di fruire dell'istituto compensativo e ciò con la motivazione che i fondi destinati al pagamento dello straordinario erano, per tali annualità, esauriti.





Il Tribunale, facendo propria l'interpretazione espressa con la pronuncia 4574 emessa dalla Corte di Cassazione in data 21\02\2025, ha ritenuto legittima e meritevole di accoglimento la pretesa di pagamento economico del lavoratore riconoscendo come nel pubblico impiego contrattualizzato il pagamento dello straordinario non può e non deve essere vincolato ad una preventiva espressa autorizzazione ed alla collegata presenza di specifici fondi a bilancio dell'ente bensì deve essere sorretta anche solo da quello è viene indicato come consenso implicito da parte dell'Ente che ha usufruito e beneficiato della prestazione lavorativa del proprio dipendente essendo rilevante accertare unicamente che la prestazione di lavoro straordinario non sia avvenuta contro la volontà datoriale.



Dal momento che l'Ente ha opposto la mancanza di fondi destinati al pagamento ed ha proposto il riposo compensativo si deve ritenere che tali ore di lavoro siano certamente riconosciuto ed accettate dall'Ente che, quindi, non può legittimamente opporre al lavoratore l'eventuale mancanza di fondi.



E' possibile quindi agire per il recupero del proprio credito in tutti quei casi in cui lo straordinario possa considerarsi autorizzato anche solo implicitamente da parte dell'Ente il quale non può invece opporre quale motivo per il rifiuto al pagamento la mancanza o l'esaurimento di fondi specifici.



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