Il Tribunale, facendo propria l'interpretazione espressa con la pronuncia 4574 emessa dalla Corte di Cassazione in data 21\02\2025, ha ritenuto legittima e meritevole di accoglimento la pretesa di pagamento economico del lavoratore riconoscendo come nel pubblico impiego contrattualizzato il pagamento dello straordinario non può e non deve essere vincolato ad una preventiva espressa autorizzazione ed alla collegata presenza di specifici fondi a bilancio dell'ente bensì deve essere sorretta anche solo da quello è viene indicato come consenso implicito da parte dell'Ente che ha usufruito e beneficiato della prestazione lavorativa del proprio dipendente essendo rilevante accertare unicamente che la prestazione di lavoro straordinario non sia avvenuta contro la volontà datoriale.
Dal momento che l'Ente ha opposto la mancanza di fondi destinati al pagamento ed ha proposto il riposo compensativo si deve ritenere che tali ore di lavoro siano certamente riconosciuto ed accettate dall'Ente che, quindi, non può legittimamente opporre al lavoratore l'eventuale mancanza di fondi.
E' possibile quindi agire per il recupero del proprio credito in tutti quei casi in cui lo straordinario possa considerarsi autorizzato anche solo implicitamente da parte dell'Ente il quale non può invece opporre quale motivo per il rifiuto al pagamento la mancanza o l'esaurimento di fondi specifici.
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