Lavoro straordinario - Onere della prova - insanabile contrasto tra dichiarazioni testimoniali
Tribunale di Chieti, sezione lavoro, sentenza n. 369\2026 del 09\07\\2026
DIRITTO DEL LAVORO
Il Tribunale di Chieti, con sentenza 369\2026 del 09\07\2026 interviene in materia di richiesta di pagamento per lavoro straordinario ed indennità per lavoro notturno dando applicazione del principio di diritto più volte ribadito dal Supremo Collegio ponendo a carico del lavoratore ricorrente un gravoso onere probatorio.





L'onere della prova circa lo svolgimento e l'esatta entità del lavoro straordinario grava rigorosamente sul lavoratore. In caso di contrasto insanabile tra le deposizioni dei testimoni (valutato oggettivamente e non sul mero numero dei testi), l'insufficienza della prova si riverbera a danno della parte che ne era gravata, determinando il rigetto della domanda. Inoltre, i prospetti riassuntivi redatti unilateralmente dal lavoratore e contestati dalla controparte non hanno alcuna rilevanza probatoria.



Così infatti si è espresso il Giudice del Lavoro: "Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. ex plurimis, cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 16150/2018; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 4076/2018; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3714/09; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1389/03).



In merito all'esame ed alla comparazione delle testimonianze rese in giudizio il Tribunale di Chieti ha così motivato in merito al contrasto tra di esse: "qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 4773/2015; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 3468 del 15.02.2010; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 6760 del 05/05/2003).



Avv Marco Del Nevo https://www.linkedin.com/in/marco-del-nevo-415116239/