Indennità di malattia - Onere di reperibilità per il lavoratore - Sentenza n. 317\2025 Tribunale di Alessandria dott. Stefano Moltrasio
doverosa collaborazione ed onere di diligenza per il lavoratore decadenza trattamento economico di malattia
PREVIDENZA SOCIALE
Con pronuncia 317/2025 del 29 agosto 2025 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria interviene in tema di diritto al trattamento economico di malattia per il lavoratore.





Nel caso specifico il medico incaricato dall'Inps per il controllo domiciliare si recava presso l'indirizzo di reperibilità del lavoratore ma non rinveniva il suo nominativo sul citofono e pertanto l'Ente previdenziale negava il riconoscimento del trattamento economico di malattia.



Accertato, all'esito della prova testimoniale, che il medico incaricato dall'inps si era effettivamente recato presso il domicilio del lavoratore ed aveva fotografato il citofono ove non compariva il nominativo del medesimo, il Giudice del Lavoro, riaffermando ancora una volta un principio di diritto assolutamente consolidato in materia ha negato al lavoratore il diritto al trattamento di malattia non avendo ritenuto assolto, da parte di quest'ultimo, il proprio onere di diligenza e doverosa collaborazione con l'Ente previdenziale per non essersi assicurato, seppur essendo presente in casa, che il proprio nome fosse presente sul citofono e che questo comunque funzionasse regolarmente.



Questo il principio di diritto affermato: "…l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio..".



Il Giudice ha poi ridabito quanto più volte già precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: "la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia; tale presupposto può realizzarsi anche nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore".



In conseguenza dell'impossibilità, per negligenza del lavoratore, di verificare il suo stato di malattia da parte del medico incaricato dall'Inps consegue il mancato riconoscimento del trattamento economico di malattia.



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