Il lavoratore, accertato che nel proprio estratto conto previdenziale non risultavano accreditati i contributi relativi ad un precedente rapporto di lavoro presentava denuncia ispettiva all'Inps. All'esito dell'azione ispettiva dell'Inps veniva però negato il diritto del lavoratore ad ottenere l'accesso alla Naspi i quanto l'ente riteneva che i contributi dichiarati dal datore di lavoro non fossero utili alla Naspi.
Con ricorso al Giudice del Lavoro il lavoratore esponeva che il proprio diritto alla Naspi doveva ritenersi accertato in virtù del fatto che il rapporto di lavoro svolto, così come anche accertato in sede ispettiva dall'inps, fosse stato di natura sportiva subordinata con quindi conseguente utile maturazione di contribuzione previdenziale. Per tale ragione, essendo anche intervenuto l'organo ispettivo dell'Inps, doveva ritenere ininfluente l'eventuale errore del datore di lavoro nel versamento dei contributi.
L'ente si costituiva in giudizio senza contestare in alcun punto la ricostruzione in fatto operata dal lavoratore e per tal motivo, in virtù del principio di non contestazione ex art 115 cpc, il Giudice del Lavoro del Tribuanle di Alessandria accoglieva la domanda e condannava l'Inps a corrispondere la Naspi ed a rifondere integralmente le spese processuali.
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