Il Collegio giudicante, anche dopo aver incaricato i Servizi Sociali competenti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale "a fronte dell'atteggiamento di sostanziale disinteresse manifestato verso la bambina".
Il Tribunale ha ritenuto che il padre si sia disinteressato dei bisogni della figlia "contravvenendo ai doveri di assistenza morale e materiale posti a carico di ogni genitore e tanto induce a ritenere che i suoi comportamenti siano gravemente pregiudizievoli" per la minore.
Oltre a ciò la sentenza dà rilievo al fatto che "i prolungati periodi di lontananza del padre dal territorio nazionale, unitamente all'assenza di una chiara progettualità futura in relazione alla figlia e alla mancanza di comunicazioni dirette con la madre della minore rendono estremamente disagevole la gestione quotidiana da parte della madre della pratiche amministrative e burocratiche relative alla bambina".
Per questi motivi, e quindi per il totale disinteresse per la figlia viene dichiarata la decadenza della potestà genitoriale del padre.
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