Termine di decadenza per l′azione giudiziale contro l′Inps - Onere di diligenza e collaborazione per individuare il domicilio del lavoratore in malattia
Sentenza n. 363\2025 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Alessandria dott. Stefano Moltrasio
PREVIDENZA SOCIALE

Ancora una volta il Tribunale di Alessandria accoglie un ricorso dell'avv Marco Del Nevo in merito al mancato riconoscimento di una indennità di malattia.



I temi affrontati, con esito positivo, da parte del Giudice del Lavoro sono stati due, uno procedurale in merito al termine di decadenza per l'azione giudiziale contro l'Ente previdenziale e l'altro in merito al comportamento dell'Ente nel ricercare il corretto recapito di un lavoratore da sottoporre a visiti domiciliare di controllo.



Dal punto di vista procedurale Tribunale, respingendo l'eccezione dell' Inps, ha fatto prorpio l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. L, 15.3.2003, n. 3853) secondo la quale: "In tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall'INPS, il termine di decadenza sostanziale previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. ​ 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, decorre, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a partire dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".



Nel merito della vertenza invece è stato accolto il ricorso promosso dall'avv Marco Del Nevo per conto di una lavoratrice che si era vista rifiutare la corresponsione dell'indennità di malattia in quanto il certificato del medico curante non riportava l'indirizzo di residenza corretto. L'Inps però nell'immediatezza trasmetteva alal lavoratrice raccomandata per contestarle tale assenza utilizzando l'indirizzo di residenza corretto che era già conosciuto in conseguenza di precedenti certificati di malattia. Se quindi è vero che l'assicurato (ovverosia il lavoratore) deve agire con diligenza per facilitare l'adempimento degli obblighi dell'INPS, è parimenti vero che eventuali errori nella compilazione del certificato medico non sono imputabili al ricorrente se causati dal medico curante. ​ L'INPS, essendo a conoscenza dell'indirizzo corretto del ricorrente, avrebbe dovuto informare il medico incaricato per consentire l'effettuazione della visita di controllo dovendo attendersi anch'esso ad un principio di correttezza e buona fede.



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