Onere della prova giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza Giudice di Pace di Alessandria n. 8\2026 del 08\01\2026
onere probatorio delle parti - valore probatorio delle fattura - mancata partecipazione per rendere interrogatorio formale
OBBLIGAZIONE E CONTRATTI

Con la pronuncia n. 8\2026 del 08\01\2026 il Giudice di Pace si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittiimità in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In merito al riparto dell'onere probatorio infatti viene confermato che: "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente riveste solo la qualità formale di attore, ma in realtà, proprio perché destinatario di pretesa creditoria da parte dell'opposto, nella sostanza riveste la diversa qualità di convenuto, il che, chiaramente influisce sullo stesso riparto dell'onere della prova, che avverrà secondo i normali criteri dettati dall'art. 2967 c.c. Deriva da quanto detto che spetta all'opposto dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, mentre sul convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa azionata".



Anche in merito al valore probatorio delle fatture utilizzate quale prova scritta posta a fondamento della richiesta di emessione dell'ingiunzione il Giudice di Pace ha precisato che: "per quanto documento idoneo a costituire prova scritta nella fase monitoria, non è poi sufficiente a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa nel giudizio di merito instaurato successivamente all'opposizione a D.I. occorrendo precisa e puntuale prova fornita sul punto dall'opposto-convenuto".



In ultimo, oltre alla disamina delle risultanze delle prova orale il Giudice di Pace ha dato rilievo al comportamento processuale della parte opposta, gravata dall'onere della prova, che non si è presentata senza giudistificato motivo, a rendere l'interrogatorio personale richiamando il consolidato orientamento di legittimità: "qualora la parte, senza giustificato motivo, non si presenti a rispondere all'interrogatorio formale, rientra tra i poteri discrezionali del Giudice del merito il ritenere o no, come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nel mezzo istruttorio ... L 'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. ....... implica, in altri termini, che la mancata risposta, se non equivale ad una fictio confessio, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p. c.), che può trarre motivi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. Ciò significa che il giudice può ritenere ammessi i fatti, anche utilizzando, per l'appunto, elementi di prova di carattere meramente indiziario dedotti nell'interrogatorio formale non reso se confermati da prove dirette" (Cass. n. 13422; Cass. n. 11852; Cass. n. 17918 e Cass. n.254003).



In conseguenza di tali principi di diritto la sentenza si conclude con l'integrale accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'ingiunzione opposta.



https://www.linkedin.com/in/marco-del-nevo-415116239/