Giudice di Pace di Alessandria Sentenza 53\2026 del 23\01\2026 illegittima la sanzione se manca l′omologazione del telelaser
Omologazione e approvazione autovelox e telelaser onere della prova
CODICE DELLA STRADA

Anche il Giudice di Pace si inserisce nel solco tracciato dall'ordinanza 1050 dle 18 aprile 2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione che, per la prima volta, ha affermato il principio secondo cui in tema di violazioni del codice della strada per il superamento dei limiti di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello trumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dalla legge. Tale statuizione è stata successivamente ribadita con una erie di decisioni che hanno conferito all'orientamento carattere di indirizzo consolidato.



In punto l'art. 142, c. 6 c.d.s. è eloquente e decisivo nell'individuare e ritenere idonee, in caso di accertamento strumentale di misurazione della velocità veicolare, solo le "apparecchiature debitamente omologate".



i due procedimenti di approvazione e di omologazione, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato inlaboratorio, on attribuzione della competenza al Ministero dello Sviluppo Economico mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale pecifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore deve essere comprovata dalla Pubblica amministrazione dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza della Corte di Cass. 14597/2021).



Da ciò consegue che, in difetto di prova, che deve essere fornita dalla Pubblica Amministrazione, di una corretta omologazione della strumentazione di misurazione utilizzata per sanzionare il superamento di un limite di velocità, il relativo processo sanzionatorio deve ritenersi illegittimo, non potendosi ritenere raggiunta la prova dell'effettiva velocita di percorrenza del veicolo sanzionato.



All'annullamento del verbale consegue, in base alle ordinarie regole della soccombenza, anche la condanna alla refusione delle spese a favore del ricorrente.



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